Modulo ritenuta d’acconto: dove scaricarlo, come compilarlo e limiti annuali

Quando ci si avvia ad una professione è molto frequente che ci venga richiesta una ricevuta per la prestazione o collaborazione occasionale. Questa soluzione, essendo accompagnata da una ritenuta d’acconto, è la scelta ideale per i lavoratori autonomi non titolari di Partita IVA, o per chiunque si trovi ad erogare un servizio retribuito in maniera sporadica a un committente sostituto di imposta (imprese e professionisti senza regime forfettario, condomini, società di persone e di capitali; associazioni, enti).

L’occasionalità della prestazione è il focus della questione, infatti, a lungo termine un modulo di ritenuta d’acconto non può essere visto come un’alternativa alla Partita IVA come sottolineato dall’articolo 2222 del Codice Civile:

soggetto che si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale”.

Limiti e soglie

La prestazione occasionale può essere quindi applicata solo ed esclusivamente per attività lavorative saltuarie e non continuative, che non siano a cadenza regolare e non ha nulla che vedere con la quantità di denaro percepiti in un arco temporale. Solitamente viene detto che sopra la soglia di 5000 euro guadagnati in un anno sia necessario aprire Partita Iva, non è esatto. La Partita Iva diventa obbligatoria solamente quando le prestazioni lavorative diventano regolari e non più saltuarie indipendentemente dalla retribuzione. Il superamento della soglia dei 5000 euro lordi invece sancisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versare contributi. Nel raggiungimento e superamento di 5000 euro lordi devono essere compresi solamente i compensi percepiti come prestazione occasionale, includendo ogni singola collaborazione ed escludendo altre fonti di reddito (ad esempio un lavoro come dipendente). Quando si è certi di aver superato tale soglia è compito del lavoratore farlo presente al committente il quale dovrà pagare 2/3 dei contributi lasciando a voi il saldo di 1/3 sul totale.

Modulo di ritenuta d’acconto: come non fare errori

Prima di procedere alla compilazione del modulo dovete capire che tipo di ritenuta d’acconto applicare:

  • si applica una ritenuta al 20% a titolo di acconto dell’imposta se siete persone fisiche, con l’obbligo di rivalsa, quindi se siete residenti e , in futuro, potreste avere la necessità di versare contributi (se svolta in italia).
  • si applica una ritenuta al 30% nel caso di soggetti non residenti per i quali è la ritenuta non è a titolo di acconto dell’imposta bensì a titolo definitivo

Il modulo è facilmente reperibile già pronto solamente cercando su internet ma è fondamentale seguire questi passaggi per compilarlo senza errori.

  • Dati del lavoratore : inserire nome, cognome, codice fiscale, indirizzo con C.A.P. e città.
  • Dati del datore di lavoro: occorre indicare i dati della persona fisica o della società beneficiaria della prestazione occasionale.
  • Numero progressivo: bisogna inserire un numero (ricevuta n°) che indichi il numero di ricevuta che si sta emettendo in quel momento facendo riferimento a tutte quelle fatte durante l’anno.
  • La data:  Nel caso di ritenuta al 20% indicare la data in cui è stato ricevuto il pagamento del corrispettivo, non la data in cui è stata svolta la prestazione occasionale.
  • Attività svolta: specificare in breve il tipo di lavoro svolto.
  • Compenso lordo: inserire l’importo ricevuto comprensivo dell’aliquota di ritenuta (20 o 30%)
  • Ritenuta d’acconto: l’ammontare della ritenuta d’acconto, in caso di residenti è il 20% del totale.
  • Compenso netto: indicare l’importo ricevuto escludendo la ritenuta d’acconto.
  • Firma: a firmare sarete voi lavoratori.

A volte può capitare che il datore di lavoro chieda la ricevuta subito dopo il pagamento, è importante fornirla subito poichè il datore di lavoro (sostituto d’imposta) è obbligato a versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quando ha pagato il lavoratore o collaboratore.

Marco Autore

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