Tutte le aziende e i liberi professionisti che hanno un tipo di rapporto con la Pubblica Amministrazione e con le imprese partecipate devono seguire, obbligatoriamente, delle regole di fatturazione molto precise, e soprattutto non possono esimersi dal versare l’IVA all’Agenzia delle Entrate. Proprio per questo, la Legge di Stabilità del 2015 ha introdotto un meccanismo chiamato split payment, ovvero una scissione dei pagamenti che permetta di regolare il versamento dell’IVA per le pubbliche amministrazioni. Se fino a poco tempo fa in questo regime rientravano anche i liberi professionisti, oggi la legge si è aggiornata e le norme sono cambiate.
Cosa prevede lo split payment e a chi si applica
Prima di vedere nel dettaglio cosa è cambiato, andiamo a capire meglio che cosa s’intende per split payment: in pratica indica una divisione dei pagamenti, e decreta che sia il cliente a pagare l’IVA direttamente allo Stato, e non il venditore.
Questa norma, però, vale solamente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e non riguarda in nessun modo i rapporti fra privati: infatti, quando si acquista qualcosa in un negozio, l’IVA viene pagata ancora insieme al prezzo di acquisto, e sarà poi il venditore a versare al fisco quello che è necessario.
Quindi si ha split payment solo nel caso di rapporti fra aziende e amministrazione pubblica: ad esempio, se una persona ha un’azienda che vende del materiale al Comune, non sarà necessario indicare l’IVA nella fattura e poi versare le tasse, ma sarà lo stesso Comune a versare la cifra dovuta allo stato.
Grazie a questa norma qualsiasi impresa – commerciale, individuale o una società -, in caso di vendita alla Pubblica Amministrazione, o a società partecipate, sarà l’ente stesso a pagare l’IVA all’Agenzia delle Entrate al posto del titolare della ditta.
Modifica dello split payment con il Decreto Dignità
Lo split payment, regolato dall’articolo 17-ter Dpr 633/1972, ha recentemente subito una modifica sostanziale con l’entrata in vigore del così detto Decreto Dignità: questa manovra, quindi va a escludere i liberi professionisti dalla possibilità di usufruire dello split payment, mentre fin dall’origine della legge erano inclusi nella normativa.
In pratica, quindi, se sei un libero professionista (avvocato, geometra, giornalista, psicologo) e nelle fatture inserisci la ritenuta d’acconto, devi comportarti con la Pubblica Amministrazione esattamente come verso tutti gli altri clienti, quindi pensato tu a versare le tasse anche di quelle transazioni all’Agenzia delle Entrate. Questo vale per tutti i compensi soggetti a ritenute a titolo di acconto o a titolo d’imposta.
Bisogna comunque tenere presente che ogni anno viene aggiornata la lista dei soggetti che sono obbligati al rispetto dello split payment. Per consultare l’elenco si possono consultare i siti del Ministero delle Finanze o l’Elenco IPA, dove è possibile cercare enti pubblici, fondazioni, ricercando per categoria, per codice fiscale e altri filtri. Sono anche a disposizione dei numeri verdi associati, da poter consultare in caso di difficoltà o se si ha bisogno di un’assistenza più specifica.