Subappalto: che tipo di contratto è? Quando e a chi va dichiarato?

Il subappalto può esser visto come un contratto derivato con cui l’appaltatore affida ad un terzo soggetto (il subappaltatore) l’esecuzione totale o parziale del lavoro che originariamente era stato appaltato a lui; il contratto principale tra committente ed appaltatore rimane comunque valido. Ma quando si può ricorrere al subappalto? E come e a chi deve essere dichiarato?

Cos’è il contratto di subappalto e qual è la sua disciplina

Da un punto di vista tecnico, il subappalto è il contratto che determina l’ingresso di un soggetto terzo all’interno di un rapporto negoziale già esistente. Il Codice Civile non dà una definizione specifica, però all’articolo 1656 prevede che il subappalto è consentito solo se c’è l’autorizzazione scritta da parte del committente. Parliamo quindi di un sub-contratto, di un contratto derivato che di fatto eredita la stessa causa e lo stesso contenuto economico del contratto principale. La disciplina del subappalto viene curata in modo più specifico dal Decreto Legislativo 105/2016, meglio noto come Nuovo Codice degli Appalti.

Nel Codice si legge che il contratto di subappalto, che viene siglato tra l’appaltatore ed il subappaltatore, rientra nella categoria dei contratti tra privati e non determina in nessun modo il coinvolgimento diretto del subappaltatore con la stazione appaltante; il contratto di subappalto mantiene quindi un elevato grado di autonomia rispetto al contratto principale stipulato tra committente e appaltatore. Il Codice inoltre mette dei precisi paletti:

  • il subappalto non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto;
  • il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto originario;
  • il subappaltatore deve possedere la qualifica di categoria e deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 80;
  • all’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori, le parti o i servizi che si intendono dare in subappalto.

Bisogna però specificare che dal novembre 2021 è stato introdotto il cosiddetto subappalto libero: in pratica sono stati rimossi i limiti quantitativi. Alla stazione appaltante è però rimasta la possibilità di indicare nel bando quali sono le prestazioni ed i lavori che devono essere eseguiti da chi si aggiudica l’appalto e che quindi, per la loro specificità, non possono essere subappaltate.

Dichiarazione del subappalto e autorizzazione del committente

L’impresa che vuole subappaltare il lavoro o una parte di esso deve presentare una relativa istanza alla stazione appaltante; il committente ha trenta giorni di tempo per rilasciare l’autorizzazione: se non si pronuncia entro questa scadenza, subentra la regola del silenzio-assenso, quindi l’autorizzazione si considera concessa. Il termine dei 30 giorni si riduce a 15 giorni se il subappalto riguarda importi inferiori ai 100.000 euro o al 2% dell’importo del contratto originario. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere ulteriormente subappaltate: questa è la regola che vieta il cosiddetto fenomeno del subappalto a cascata, che porterebbe ad una spersonalizzazione eccessiva del rapporto di appalto principale.

Ubaldo Autore

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