Buone notizie per tutti i piccoli imprenditori agricoli del nostro paese: da qualche tempo coloro che, in un anno solare, hanno realizzato un valore di affari minore di 7.000 euro sono sollevati da ogni tipo di imposizione dichiarativa e contabile.
Il lavoratore è quindi esonerato dall’esibire annualmente la dichiarazione dell’Iva, dall’occuparsi della contabilità della sua azienda agricola e dal saldare l’imposta. L’unico obbligo a cui deve tenere fede è quello di conservare con cura e disciplina ogni fattura di guadagno ed ogni parcella emessa a suo nome da parte dei suoi acquirenti.
Un servizio comodo ma non obbligatorio
Di fondamentale importanza inoltre è ricordare che questo sistema di esenzione è totalmente opzionale, il lavoratore autonomo infatti ha la possibilità di prediligere la consueta applicazione dell’Iva a sua discrezione, specie se egli presuma di effettuare eventuali finanziamenti futuri di beni materiali e non per il suo ente agricolo.
Doveri, diritti e vantaggi per ambedue le parti
Fatte queste premesse è importante indicare che tutti i committenti ed i cessionari del lavoratore indipendente aventi una partita Iva, una volta goduto dei beni e servizi proposti dall’impresa, hanno l’obbligo legale di emettere un’auto fattura al posto dell’agricoltore esonerato, nella quale bisogna specificare il tributo relativo ad essa, stabilito mediante l’applicazione della aliquota conforme alla percentuale di compensazione.
Il lavoratore indipendente possiede inoltre il vantaggio di trattenere l’Iva presente sull’auto fattura dal momento che egli è svincolato dall’imposizione di versamento. Una volta emessa, l’auto fattura (che deve essere sempre e comunque emessa in misura esclusivamente elettronica in quanto si tratta di una documentazione rilevante per l’Iva) deve essere fatta transitare nel sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate e censita nel registro degli acquisti da parte del committente o del cessionario e successivamente contrassegnata da un numero e preservata, mentre una seconda copia dovrà essere consegnata all’imprenditore agricolo stesso, il quale si impegna a conservarla.
L’ auto fattura può essere numerata secondo qualsivoglia metodo di numerazione preferito, ancora meglio se consono alla propria pianificazione aziendale, a patto che sia valido al fine di assicurare il riconoscimento certo ed univoco della fattura stessa, anche tramite la data su di essa indicata.
Fatture per l’autoconsumo e cessione del regime di esonero
Nelle auto fatture il soggetto emittente non appare come prestatore o cedente bensì come committente o cessionario eccezione fatta per quei casi in cui le due parti non convergano nella stella persona. Per esempio, nelle auto fatture emesse per autoconsumo il cedente o il committente formula una ricevuta elettronica nei suoi stessi confronti, nella quale risulterà quindi essere cessionario e committente.
Per quanto concerne la conclusione di questo regime di esonero, essa avviene dall’inizio dell’anno solare susseguente a quello in cui è stata oltrepassata la soglia di 7.000 euro a patto che non si sia sorpassato il margine limite di un terzo delle rinunce di altri beni e servizi.